Regolamento delle Consulte Cittadine e dell'Albo delle Associazioni

Articolo 1

  1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dello Statuto Comunale, art. 14 – La valorizzazione della partecipazione – Albo delle Associazioni e dell'art. 15 – Promozione della partecipazione.

 

Capo I – Delle Consulte

Articolo 2

  1. Le Consulte hanno un ruolo di raccordo tra l'Amministrazione comunale, la città, le associazioni di volontariato, il terzo settore, le associazioni di categoria e i portatori di interessi collettivi operanti sul territorio. Attraverso le Consulte l'intera comunità diventa parte attiva nello sviluppo di tematiche di interesse pubblico.
  1. Le Consulte svolgono attività di supporto all'azione amministrativa nelle materie di propria
  2. Le Consulte, inoltre, hanno funzione consultiva e propositiva nei confronti dell'amministrazione comunale e operano con l'obiettivo di creare valore per il territorio promuovendone la crescita democratica e
  3. Le Consulte, all'atto della costituzione, possono dotarsi di linee guida che agevolino il loro funzionamento e normino i lavori della Consulta stessa. Le linee guida vengono redatte sentite le parti sociali e membri della commissione consiliare di

Articolo 3

  1. Il Presidente di ogni Consulta, designato con atto del Sindaco, è una persona di provata competenza nelle materie delegate alle Consulte in virtù di studi compiuti o per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, o perchè appartenente a associazioni e enti operanti sul territorio nel settore specifico. Il sindaco può nominare Presidente anche un consigliere
  2. Il Presidente della Consulta risponde funzionalmente all'Amministrazione nella persona dell'assessore delegato alle materie di competenza della Consulta stessa e si interfaccia con gli uffici competenti per
  3. Il Presidente di ogni Consulta designa un vice presidente che lo coadiuvi e lo sostituisca in caso di La designazione viene effettuata dal Presidente tra tutti i membri componenti la Consulta.
  4. Il Presidente di ogni Consulta nomina un Segretario verbalizzante delle

Articolo 4

  1. I membri delle Consulte sono fissati in un numero massimo di 15 componenti, di cui 2/3 su indicazione del presidente e 1/3 eletti dalle associazioni iscritte nella pertinente area all'albo comunale e/o dagli organismi territoriali di rappresentanza riconosciuti dall'Amministrazione comunale (come, per esempio, i comitati) riuniti in apposita assemblea convocata dal Presidente della Ogni Consulta, oltre ai componenti determinati secondo il presente articolo, può nominare membri tecnici.

I componenti rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo.

  1. I componenti di una Consulta possono essere revocati dal Presidente con motivazione approvata dalla Consulta
  2. Il Presidente di una Consulta, con proprio atto, può dichiarare decaduto il componente che sia risultato assente ingiustificato a tre sedute e contestualmente provvedere alla sostituzione.
  3. Le dimissioni dei membri di una Consulta, diventano irrevocabili al momento della presentazione al
  4. Nessun compenso è previsto per il Presidente e per i membri di ogni L'attività è svolta a titolo completamente gratuito.

Articolo 5

  1. La convocazione di ogni Consulta è effettuata dal Presidente, con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno e tutti gli eventuali allegati necessari alla

La convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della seduta. In caso di provata urgenza la Consulta può essere convocata 24 ore prima.

  1. La convocazione delle Consulte è inviata in copia al Sindaco e all'assessore alla partita che possono
  2. Le sedute della Consulta sono sempre valide a prescindere dal numero dei partecipanti.

Articolo 6

  1. Le Consulte possono essere convocate congiuntamente per esaminare problemi di interesse e competenza comune dal Presidente che necessita di confronto con altre Consulte.
  2. La convocazione delle Consulte congiunte viene effettuata dal Presidente promotore secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente

Articolo 7

  1. Le Consulte possono utilizzare, per le proprie sedute, gli spazi della Casa delle Associazioni o altri spazi comunali se disponibili e con prenotazione scritta agli uffici competenti in tempo utile per tenere la
  2. Le Consulte sono costituite senza oneri per l'Amministrazione

Articolo 8

  1. Sulla base dell'attività associativa territoriale, in sede di prima attuazione, sono istituite le seguenti Consulte:

-Consulta dello Sport

-Consulta del Commercio

-Consulta dell'Ambiente

-Consulta dell'Età Evolutiva

-Consulta delle Pari Opportunità

-Consulta delle Associazioni

  1. L'amministrazione comunale può istituire altre Consulte a supporto della propria azione, previo passaggio nella Commissione consiliare Il Sindaco o l'Assessore alla partita comunica l'avvenuta costituzione della Consulta al Consiglio comunale. Nella prima seduta utile.

 

Capo II – Dell'Albo delle Associazioni

Articolo 9

  1. L'Albo delle associazioni istituito dall'art. 14, 2° comma, dello Statuto comunale, è il registro delle associazioni che possiedono i requisiti di cui al successivo 10 e che fanno domanda di iscrizione all’Albo.
  2. L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

-Attività sociali e assistenziali

-Cultura, turismo, tempo libero

-Educazione

-Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

-Sport

-Tutela ambientale

  1. Gli uffici comunali curano il costante aggiornamento dell'Albo.
  1. L'elenco delle associazioni iscritte all'Albo con i rispettivi recapiti e finalità viene pubblicato sul portale istituzionale del

Articolo 10

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni:

  • regolarmente costituite e registrate;
  • che rispettino i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;
  • che abbiano la sede legale o operativa o svolgano la propria attività nel territorio comunale;
  • che prevedano espressamente nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile:
    • l'assenza di scopi di lucro,
    • l'elettività delle cariche associative,
    • i criteri di ammissione e di esclusione degli associati,
  • i loro diritti e doveri.
    • 3. Le associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali e nazionali vengono iscritte di diritto nell'Albo se hanno sede legale e/o operativa nel territorio di Sesto San Giovanni o vi svolgono significative attività e fanno domanda di iscrizione.
    • 4. Ai fini del presente regolamento le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), iscritte al registro del CONI, sono assimilate alle associazioni di cui al precedente comma 3.
    • 5. Gli organismi associativi di secondo grado (associazioni di associazioni) costituiti a maggioranza da associazioni già iscritte all'Albo vengono iscritti di diritto nell'Albo, se hanno sede nel territorio di Sesto San Giovanni o vi svolgono significative attività e fanno domanda di
    • iscrizione.
  1. Non sono ammessi all'Albo delle associazioni partiti politici, sindacati, o associazioni di carattere imprenditoriale o datoriale.

Non sono ammesse parimenti associazioni che nel simbolo, nella denominazione, nell'atto costitutivo o nello Statuto si richiamino esplicitamente a rappresentanze delle parti sociali come sopra indicato.

Articolo 11

  1. Le associazioni che possiedono i requisiti per l’iscrizione all’Albo possono presentare domanda, in qualsiasi momento dell'anno, attraverso lo sportello telematico, all'ufficio protocollo del Comune o via
  2. La domanda è presentata dal legale rappresentante e deve contenere:
  • copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione;
  • documentazione da cui risulti la registrazione dell’associazione;
  • la relazione annuale sulle attività del precedente anno sociale o, in mancanza, una sintetica relazione del legale rappresentante;
  • la comunicazione del numero dei soci;
  • il rendiconto economico - finanziario dell’ultimo esercizio finanziario concluso;
  • l’indicazione della sezione tematica alla quale si chiede l’iscrizione.
  • il verbale di elezione/nomina del legale rappresentante qualora non coincida con quello indicato nell'atto costitutivo
  1. Le domande di iscrizione sono esaminate da una apposita commissione presieduta dal direttore del settore a cui fa capo l’Albo, dal funzionario dell'Ufficio dedicato all'associazionismo e dal responsabile o dai responsabili dei servizi competenti in base alle sezioni tematiche per le quali le associazioni hanno presentato domanda d’iscrizione.

 

La commissione si riunisce, di norma, semestralmente. La commissione ha il compito di accertare la rispondenza dell’associazione ai requisiti per l’iscrizione all’Albo e di assegnare l’associazione alla sezione tematica competente.

  1. Nel caso in cui la documentazione presentata sia incompleta, la commissione assegna all’associazione un termine perentorio per l'integrazione della
  2. La commissione propone il rifiuto dell’iscrizione quando l’associazione: non possiede tutti i requisiti; non presenta tutti i documenti richiesti o risulta irreperibile; presenta dichiarazioni o documenti
  3. L’iscrizione all’Albo oppure il rifiuto dell’iscrizione è disposto dal direttore del settore competente sulla base della relazione della

Articolo 12

  1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno il diritto di:
    1. far parte dell’Assemblea plenaria delle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art.14 del presente
    2. usufruire delle sale comunali a tariffe agevolate come da elenco pubblicato sul Portale del Comune;
    3. disporre delle bacheche e di eventuali altri spazi assimilabili dell’Amministrazione comunale, ai quali accedono secondo modalità definite dall’Amministrazione con apposito provvedimento;
    4. accedere, secondo modalità definite dall'Amministrazione con apposito provvedimento, al calendario e alla sezione dedicata alle associazioni del portale istituzionale del Comune, che ha funzioni sia di servizio alle associazioni sia di informazione alla cittadinanza sulle loro attività.
    5. poter conoscere e verificare i criteri di assegnazione degli spazi e di assegnazione dei contributi/benefici.
  2. Le associazioni iscritte all'Albo hanno il dovere di:
    1. informare tempestivamente il Comune di qualunque modifica dei loro dati fondamentali (statuto, legale rappresentante, informazioni di contatto…);
    2. presentare annualmente al Comune una relazione sulle loro attività, la comunicazione del numero dei soci e il bilancio dell’ultimo esercizio finanziario;
    3. mantenere aggiornate le pagine del portale istituzionale del Comune ad esse

Articolo 13

Un’associazione iscritta all’Albo può essere cancellata, con la stessa procedura prevista per l’iscrizione, qualora:

-perda almeno uno dei requisiti necessari all'iscrizione;

-ometta ripetutamente di presentare la documentazione di cui all’art. 12, comma 2, lettera b;

-risulti irreperibile

-ricorrano altre situazioni incompatibili con la permanenza nell’Albo.

Articolo 14

L'Assemblea plenaria delle Associazioni iscritte all'Albo comunale è convocata, di norma, trimestralmente,     e,    comunque,    almeno    una    volta    all'anno,   dall'assessore all'Associazionismo che la presiede.

 

Capo III – Abrogazione, entrata in vigore, rinvio

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019.

Articolo 16

Tutte le norme non compatibili con il presente regolamento sono abrogate. In particolare:

-il regolamento sull'Albo e l'Assemblea delle Associazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/3/2014

-il Regolamento dell'Assemblea Generale dello Sport e della Consulta Cittadina dello Sport approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 21/6/1999

-il Regolamento del Comitato Pari Opportunità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 15/12/2003

-Il Regolamento della Consulta dell'Ambiente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 18/2/2013

-l'art. 13 "Funzioni del Comitato esecutivo dell'Assemblea delle Associazioni in relazione alla Casa" del Regolamento della Casa delle Associazioni e del volontariato di Sesto San Giovanni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/2/2016

-l'art. 3 – capitolo 2 del Regolamento dei Servizi per l'Infanzia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 6/4/98 e successive modifiche con Delibere n. 32 dell'11/5/10 e n. 57 del 3/12/12.

E' abrogato anche il "Tavolo di lavoro per il commercio di vicinato e le attività artigianali” istituito con delibera di giunta comunale n. 21 del 22/1/2013 e modificato con delibera di giunta comunale n. 181 dell'1/7/2014.

Articolo 17

Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è regolamentato dalle norme vigenti.

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